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Agenzia delle Entrate: il credito di imposta corrispondente allo sconto può essere utilizzato per pagare le imposte su produzione e vendita di energia

09/01/2020 – Lo sconto immediato in fattura può essere recuperato come credito da utilizzare in compensazione anche con i tributi dovuti a titolo di accise sul consumo di energia elettrica e gas naturale.

Questa, in sintesi, la spiegazione data dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 1/2020 all’interpello presentato da un contribuente.

Sconto in fattura e accise, il caso

Una società che si occupa della vendita di energia elettrica e gas naturale, che ha tra i propri clienti imprese che eseguono interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate chiarimenti sulle modalità di utilizzo del credito di imposta acquisito dal proprio cliente.

L’impresa avrebbe realizzato un intervento di efficientamento energetico di un edificio, praticando lo sconto immediato in fattura da recuperare come credito di imposta in cinque anni. L’impresa, a sua volta, intendeva cedere tale credito alla società che le forniva l’energia elettrica e il gas.

La società, interessata ad acquisire il credito, ha chiesto quindi all’Agenzia delle Entrate se potesse utilizzarlo in compensazione con i tributi dovuti a titolo di accise sul consumo di energia elettrica e gas naturale.

Sconto in fattura, credito utilizzabile anche per pagare le accise

Ripercorrendo la normativa sull’argomento, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il committente (primo cedente) può cedere all’impresa esecutrice (primo cessionario) dell’intervento di riqualificazione energetica sull’edificio condominiale l’importo che gli spetta ai fini della detrazione d’imposta. L’impresa acquisisce così un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in cinque rate annuali di pari importo, riconoscendo al committente un importo di pari ammontare, sotto forma di “sconto” sul corrispettivo dovuto.

L’impresa può cedere tale credito d’imposta ad un proprio fornitore (secondo cessionario) che, a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione alle medesime condizioni del primo cessionario.

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Dato che l’articolo 28 della Finanziaria 2001 (Legge 388/2000) consente di pagare le accise sul consumo e la produzione di energia elettrica e gas naturale mediante versamento unitario, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi, l’Agenzia conclude che è possibile versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato “F24 ACCISE”, con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte. Questo significa che il credito di imposta ceduto dall’impresa che realizza i lavori di efficientamento energetico, e che ha praticato lo sconto, può compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale.

Non è invece consentito, ha concluso l’Agenzia, utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi.

Sconto in fattura, lo stato dell’arte

È il caso di sottolineare che il caso preso in considerazione dall’Agenzia delle Entrate non riguarda i piccoli lavori, ma solo gli interventi importanti eseguiti in condominio.

La Legge di Bilancio 2020 ha infatti ridimensionato di molto la disciplina dello sconto immediato in fattura alternativo all’ecobonus. Oggi è possibile praticare lo sconto in fattura solo negli interventi di importo superiore a 200mila euro, eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali. Lo sconto in fattura può essere praticato solo nell’ambito dei lavori che usufruiscono dell’ecobonus. Da quest’anno non è più consentito per gli interventi agevolati con il sismabonus

Fonte EdilPortale.com

https://www.edilportale.com/news/2020/01/normativa/ecobonus-lo-sconto-in-fattura-pu%C3%B2-compensare-anche-le-accise_74171_15.html